La formazione dei lavoratori sulla sicurezza comprende un modulo generale di almeno 4 ore e un modulo specifico di almeno 4, 8 o 12 ore, in funzione della classe di rischio e delle attività svolte. L’aggiornamento dei lavoratori ha una durata minima di 6 ore ogni cinque anni. Sono i riferimenti da cui partire, ma per organizzare il percorso occorre conoscere anche mansioni, rischi effettivi e formazione già posseduta.
In una piccola impresa la richiesta nasce spesso dall’arrivo di una persona, da un attestato in scadenza o dai documenti richiesti da un cliente. A quel punto bisogna capire quale corso serva, quando svolgerlo e se possa essere seguito online. Una scelta corretta mette insieme questi aspetti prima di prenotare le ore: permette di organizzare le assenze e di dare al docente informazioni utili sul lavoro che i partecipanti dovranno affrontare.
Questa guida riguarda la formazione generale e specifica dei lavoratori prevista dall’articolo 37 del D.Lgs. 81/2008. Il riferimento per i percorsi è l’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, repertorio 59/CSR, pubblicato il 24 maggio 2025, con i chiarimenti ministeriali del 2026. I corsi per incarichi particolari e le abilitazioni alle attrezzature richiedono verifiche ulteriori.
Chi deve ricevere la formazione sulla sicurezza
Il datore di lavoro deve assicurare a ciascun lavoratore una formazione sufficiente e adeguata ai rischi e alle conoscenze linguistiche. L’obbligo riguarda anche chi svolge attività d’ufficio: videoterminali, ambienti, emergenze e organizzazione del lavoro richiedono contenuti pertinenti, pur con un profilo diverso da quello di un reparto produttivo.
Per individuare i destinatari occorre riferirsi alla definizione di lavoratore del D.Lgs. 81/2008 e alle equiparazioni previste. La sola etichetta contrattuale non risolve ogni caso: soci lavoratori, tirocinanti e altri soggetti inseriti nell’organizzazione vanno inquadrati correttamente. Per lavoratori autonomi e componenti dell’impresa familiare opera invece la disciplina specifica dell’articolo 21, fatti salvi gli ulteriori obblighi applicabili alla singola attività.
Nel piano aziendale è quindi utile partire dalle persone e dalle mansioni effettive. Chi lavora prevalentemente al computer ma entra anche in produzione deve essere valutato considerando tali accessi. La descrizione delle attività contenuta nella valutazione dei rischi e nel DVR costituisce la base per costruire il percorso.
Formazione generale e specifica: contenuti e durata
La formazione generale introduce i concetti di pericolo, rischio, danno, prevenzione e protezione. Spiega come è organizzata la prevenzione aziendale, quali siano diritti e doveri delle figure coinvolte e quali funzioni svolgano gli organi di vigilanza. Il modulo dura almeno 4 ore e costituisce credito formativo permanente.
La formazione specifica entra nelle attività svolte dal lavoratore. Collega i pericoli alle possibili conseguenze e alle misure da applicare: utilizzo di attrezzature, movimentazione dei carichi, esposizioni, procedure ed emergenze vengono affrontati in funzione della loro presenza reale. Il programma deve permettere al partecipante di riconoscere le situazioni che incontra sul lavoro.
| Classe di rischio | Generale | Specifica minima | Totale minimo |
|---|---|---|---|
| Basso | 4 ore | 4 ore | 8 ore |
| Medio | 4 ore | 8 ore | 12 ore |
| Alto | 4 ore | 12 ore | 16 ore |
Le durate riportate sono minime e non comprendono l’addestramento. L’Accordo consente e richiede di ampliare il percorso quando i fabbisogni e i rischi lo rendono necessario. Un corso di 16 ore, per esempio, non attribuisce automaticamente l’abilitazione alla conduzione di un carrello elevatore e non sostituisce gli ulteriori percorsi richiesti per specifiche attività.
Come individuare il rischio basso, medio o alto
La classificazione dei settori contenuta nell’Allegato IV dell’Accordo è un riferimento per individuare la durata minima. Deve essere letta insieme alla valutazione dei rischi e alle mansioni. Limitarsi a copiare il codice ATECO dalla visura può portare a un programma che trascura alcune esposizioni o include argomenti poco pertinenti.
L’Accordo prevede una condizione particolare per chi non svolge mansioni che comportino la presenza, anche saltuaria, nei reparti produttivi: questi lavoratori possono frequentare il percorso individuato per il rischio basso, indipendentemente dal settore di appartenenza. La condizione va verificata sulle attività effettive; la qualifica di impiegato, da sola, non dimostra che sia rispettata.
Consideriamo un esempio ipotetico: due persone lavorano nella stessa impresa manifatturiera. Una si occupa esclusivamente di contabilità negli uffici, l’altra gestisce le consegne e accede al magazzino. Prima di assegnarle allo stesso corso occorre ricostruire accessi, compiti ed esposizioni. Anche quando la durata coincide, gli esempi e gli approfondimenti devono riflettere le differenze rilevanti.
Quando formare i neoassunti e chi cambia mansione
La formazione deve essere organizzata in occasione della costituzione del rapporto di lavoro o dell’inizio dell’utilizzazione in somministrazione, del trasferimento o cambiamento di mansioni e dell’introduzione di nuove attrezzature, tecnologie, sostanze o miscele pericolose. La pianificazione dell’ingresso deve quindi comprendere fin dall’inizio la verifica dei percorsi necessari.
Le FAQ ministeriali del 2026 chiariscono che non si può fare affidamento su una finestra generalizzata di 60 giorni dall’assunzione per rinviare la formazione. In termini organizzativi, conviene raccogliere gli attestati disponibili prima dell’inserimento e definire quali attività la persona potrà svolgere in relazione alla formazione e all’addestramento effettivamente ricevuti.
Anche chi lavora da anni in azienda può avere bisogno di integrare il percorso. Il passaggio da un’attività amministrativa a una funzione con accesso al magazzino, per esempio, richiede di valutare i nuovi rischi. La formazione deve svolgersi durante l’orario di lavoro e senza oneri economici a carico dei lavoratori: questi vincoli entrano nella costruzione del calendario, anche quando si utilizzano strumenti online.
Aggiornamento: almeno 6 ore ogni cinque anni
Per i lavoratori l’Accordo prevede un aggiornamento di almeno 6 ore con periodicità quinquennale, a decorrere dalla data di fine corso riportata nell’attestato. I contenuti devono affrontare evoluzioni, applicazioni pratiche e approfondimenti pertinenti ai rischi e all’organizzazione.
Il quinquennio non esaurisce però il fabbisogno. L’aggiornamento deve intervenire anche quando cambiano gli esiti della valutazione dei rischi o quando la verifica dell’efficacia della formazione evidenzia una necessità. Un problema ricorrente nella comprensione di una procedura può quindi richiedere un intervento prima della scadenza.
Va mantenuta distinta la formazione richiesta per trasferimenti o cambiamenti di mansione e per le innovazioni che comportano un cambiamento delle mansioni svolte: l’Accordo precisa che questa non è compresa nell’aggiornamento periodico. Nello scadenziario è utile registrare separatamente la prossima scadenza e le integrazioni collegate ai cambiamenti aziendali.
Corsi online: differenza tra videoconferenza ed e-learning
La videoconferenza sincrona permette a docente e partecipanti di interagire nello stesso momento. È ammessa per la formazione generale e specifica dei lavoratori, nel rispetto dei requisiti organizzativi, tecnici, di partecipazione e verifica previsti dall’Accordo. Occorre predisporre condizioni che consentano di seguire il corso: collegarsi mentre si svolgono contemporaneamente altre attività compromette la partecipazione.
L’e-learning è una modalità prevalentemente asincrona, erogata attraverso una piattaforma con i requisiti richiesti per tracciamento, assistenza, interazione e verifica dell’apprendimento. È consentito per la formazione generale e, come regola ordinaria, per quella specifica a rischio basso. Per rischio medio e alto l’Accordo contempla eventuali progetti formativi individuati dalle Regioni e Province autonome: non è un’autorizzazione generale a seguire qualsiasi corso registrato.
Nelle aziende classificate a rischio basso, l’e-learning della formazione specifica non è ammesso per i lavoratori le cui mansioni li espongano a rischio medio o alto. Per l’aggiornamento dei lavoratori la modalità e-learning è consentita. L’addestramento e i percorsi pratici seguono regole proprie: la possibilità di seguire online il corso generale e specifico non si estende automaticamente a questi interventi.
Chi può organizzare il corso e chi rilascia l’attestato
Il datore di lavoro può organizzare direttamente i corsi per i propri lavoratori, preposti e dirigenti rispettando l’Accordo. In questo caso assume il ruolo di soggetto formatore e i relativi adempimenti. In alternativa può rivolgersi ai soggetti formatori individuati dalla disciplina. Organizzare un corso comporta attività che precedono e seguono la docenza.
Devono essere definiti progetto, programma, partecipanti, docenti qualificati e modalità di verifica. Va inoltre gestita la richiesta di collaborazione agli organismi paritetici, ove presenti nel settore e nel territorio, secondo le condizioni previste. In assenza di risposta entro quindici giorni dall’invio della richiesta, il datore di lavoro procede autonomamente alla pianificazione e realizzazione.
Ai fini dell’ammissione alla verifica finale è richiesta la frequenza di almeno il 90% delle ore previste. Il rilascio dell’attestato compete al soggetto formatore dopo la regolare frequenza e il superamento della verifica. Il fascicolo del corso, comprendente progetto, registri ed evidenze della verifica, deve essere conservato dal soggetto formatore per almeno dieci anni.
La distinzione aiuta anche a definire un incarico professionale: il docente prepara e svolge l’intervento concordato, mentre il soggetto formatore mantiene le responsabilità organizzative previste. Prima del corso deve essere chiaro chi raccoglie le presenze, chi gestisce la verifica e chi emette e conserva la documentazione conclusiva.
Gli attestati precedenti restano validi?
Il nuovo Accordo riconosce la formazione dei lavoratori svolta in vigenza dell’Accordo del 21 dicembre 2011. Il cambiamento normativo non impone quindi di ripetere indistintamente tutti i corsi. Restano da verificare gli aggiornamenti e la corrispondenza tra i rischi già trattati e quelli della mansione attuale.
Per una nuova assunzione occorre esaminare attestato, programma e documentazione disponibile. La formazione generale costituisce credito permanente; per quella specifica il riconoscimento va valutato rispetto alle regole applicabili e al nuovo contesto, individuando le eventuali integrazioni. La semplice dicitura «rischio alto» non descrive ogni argomento affrontato.
L’Accordo del 2025 prevedeva inoltre dodici mesi dalla propria entrata in vigore per avviare corsi secondo gli accordi precedenti. Quel periodo transitorio si è concluso il 24 maggio 2026. Per i nuovi percorsi occorre dunque utilizzare il quadro attuale, mantenendo distinto il riconoscimento della formazione pregressa.
Collegare il corso al lavoro quotidiano
La preparazione del corso migliora quando il docente riceve informazioni utilizzabili: mansioni, estratti pertinenti del DVR, procedure e difficoltà operative. Una procedura di movimentazione, per esempio, può diventare un’esercitazione sulla scelta del percorso e sulle interferenze. Eventuali casi aziendali devono essere condivisi tutelando dati personali e informazioni riservate.
Va verificata anche la comprensione della lingua utilizzata. La presenza in aula non dimostra che una persona abbia compreso termini tecnici e istruzioni. Per lavoratori con difficoltà linguistiche occorre predisporre modalità adeguate, valutando il supporto di traduzione o mediazione quando necessario.
Dopo il corso, il datore di lavoro deve verificare l’efficacia della formazione durante la prestazione lavorativa, eventualmente con il supporto dell’RSPP. L’osservazione dell’applicazione di una procedura, un questionario mirato o l’analisi degli eventi possono fornire elementi utili. Se emergono difficoltà, occorre capire quali contenuti riprendere e se siano necessari anche interventi sull’organizzazione o sugli strumenti disponibili.
Come impostare il piano formativo della tua azienda
Un piano utilizzabile collega ogni persona alla mansione, ai rischi, ai crediti riconosciuti e ai percorsi ancora necessari. Da questa ricostruzione derivano calendario, gruppi di partecipanti e modalità di erogazione. Le scadenze vanno coordinate con assunzioni, cambiamenti e disponibilità dei reparti, assegnando a qualcuno il compito di aggiornarle.
Aretè Sicurezza offre docenza e supporto didattico per gli interventi organizzati dal datore di lavoro, dalla definizione dei fabbisogni alla preparazione dei materiali e delle verifiche. L’attività viene valutata in base ai requisiti del percorso e può svolgersi in presenza in Sicilia o in videoconferenza sincrona quando consentito. La gestione degli attestati compete al soggetto formatore.
Per richiedere supporto, indica sede, numero di partecipanti, mansioni e formazione già disponibile. Attraverso la pagina dedicata alla formazione sulla sicurezza per aziende possiamo definire il perimetro dell’intervento e le informazioni da verificare prima di organizzarlo.
La formazione è una parte del sistema di prevenzione. Per verificare se, oltre ai corsi, ci sono altre aree organizzative da presidiare, puoi utilizzare il Check-up Sicurezza PMI.
